Art. 11.
(Mansioni dei volontari di truppa).

      1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.
      2. Il personale di cui al comma 1 deve essere prioritariamente impiegato nelle unità operative o addestrative del Corpo militare.